CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 30% PER INVESTIMENTI AZIENDALI

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 30% PER INVESTIMENTI AZIENDALI

 

VENETO, SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE 

 

 

 

 

BENEFICIARI

 

PMI dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese

Con codice ATECO compreso nell’allegato C

Con unità operativa dove si realizza l’intervento in Veneto


 

AGEVOLAZIONE

 

Contributo a fondo perduto del 30% sulle spese ammissibili

Massimo euro 150.000,00 corrispondenti a una spesa pari o superiore a euro 500.000,00; 

Minimo euro 24.000,00 corrispondenti a una spesa pari a euro 80.000,00. 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche in un’ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile. Il progetto deve essere concluso entro il 14 febbraio 2024.


 

SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o all’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili e intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, all’introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, all’ammodernamento di macchinari e impianti, nonché alla riconversione dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo sostenibile e di promozione della digitalizzazione, rientranti nelle seguenti voci:

 

a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo. I beni devono essere nuovi di fabbrica5 e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo. Sono inoltre compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali a processi di “Transizione 4.0” di cui al criterio di priorità A elencato nella tabella di cui al paragrafo 21.1; in tal caso i beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 Le eventuali spese relative a beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n.232, connessi agli investimenti in beni Stato ATTIVO Rilevanza ⭑⭑⭑⭑⭑ Scadenza 09/02/2021 Difficoltà ⭑⭑⭑ Forma Domanda a graduatoria di merito Aiuto di Stato Si Tipologia Contributo a fondo perduto De Minimis TF Covid 19 Intensità Contributo a fondo perduto del 30% fino a 150.000 euro materiali “Industria 4.0” (di cui al predetto allegato A alla legge n. 232/2016), concorrono alla spesa relativa ai beni medesimi, i quali devono essere, quindi, anch’essi compresi nell’intervento oggetto di contributo; in caso contrario le spese per i sopracitati beni immateriali (il cui elenco è consultabile nell’Appendice 1 al Bando) rientrano nella successiva lettera b) del presente paragrafo. Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento energetico corrispondenti al criterio di priorità B, riportato nella tabella di cui al paragrafo 21.1; tali interventi sono ammissibili a contributo ma si ricorda che essi concorrono all’assegnazione del punteggio di priorità solamente se indicati in una diagnosi energetica ante-intervento presentata a corredo della domanda, realizzata in conformità ai criteri espressi all'allegato 2 al D.lgs n.102 del 2014 ed eseguita a partire dal 1° gennaio 2019. Infine, rientrano nella voce “macchinari”, purché di categoria ambientale Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada”; per quanto riguarda gli autoveicoli ad uso speciale, sono ammessi esclusivamente i seguenti veicoli: a) autospazzatrici; b) autospazzaneve; c) autoinnaffiatrici; d) autoveicoli scala e autoveicoli per riparazione linee elettriche; e) autoveicoli gru; f) autoveicoli per il soccorso stradale; g) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; h) autoveicoli per disinfezioni; i) autosaldatrici; j) autoscavatrici; k) autoperforatrici; l) autosega; m) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; n) autopompe per calcestruzzo.

 

b) programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a);

 

c) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE n. 1221/2009); la spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari a euro 5.000,00 con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate. Sono ammissibili al contributo le spese per: 1. consulenza qualificata finalizzata all’ottenimento della certificazione; 2. l’ente di verifica e di certificazione; 3. la realizzazione delle indagini finalizzate all’analisi ambientale iniziale (a titolo di esempio: analisi delle emissioni, analisi degli scarichi, carotaggi, analisi fonometriche). Ai fini dell’ammissibilità delle spese di cui ai punti 1) e 3) l’impresa richiedente deve ottenere la relativa certificazione entro la presentazione della domanda di saldo. 

 

d) premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all’articolo 14, paragrafo 14.3 del presente Bando. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 10% delle spese di cui alle precedenti voci a), b) e c).

 

Le spese devono essere sostenute e pagate interamente tra il 1° novembre 2021 e il 14 febbraio 2024.

Dovrà essere rendicontata una spesa di almeno il 70% dell’importo originariamente riconosciuto e non inferiore a euro 80.000,00.

 

 

REGIME E CUMULABILITA’ 

Il contributo è in De Minimis o, nel caso di proroga, in regime di Temporary framework Covid-19

Il contributo è cumulabile con il credito di imposta industria 4.0 

 

 

PROCEDURA

Procedura valutativa con procedimento a graduatoria stabilita dopo la chiusura dello sportello 

 

 

SCADENZE

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 25 novembre 2021, fino alle ore 12.00 del 9 febbraio 2022.

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